Dal 25 ottobre 2026 è applicabile la Determinazione ACN n. 314287/2026, che sostituisce la precedente n. 127437/2026 e modifica alcune delle procedure previste per la registrazione e gli adempimenti dei soggetti NIS.
Cambiano le regole per la registrazione e l’aggiornamento dei soggetti sottoposti alla disciplina NIS2. Dal 25 ottobre 2026 è infatti applicabile la nuova Determinazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 314287/2026, che sostituisce la precedente Determinazione n. 127437/2026 e introduce diverse novità in vista degli adempimenti previsti per il 2027.
I soggetti già presenti nell’elenco NIS non dovranno effettuare ogni anno una nuova registrazione se le informazioni comunicate in precedenza all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale non hanno subito variazioni.
In assenza di modifiche, l’iscrizione resterà valida anche per la nuova annualità e il soggetto manterrà la qualifica di essenziale o importante già attribuita. Una nuova registrazione sarà invece necessaria quando siano intervenuti cambiamenti nei dati precedentemente trasmessi all’ACN. In questo caso dovranno essere indicate le informazioni aggiornate.
Nuove regole per fusioni e cessioni
La Determinazione disciplina anche le operazioni societarie che possono incidere sull’assoggettamento alla normativa NIS.
Sono previsti specifici obblighi di registrazione e comunicazione in caso di fusioni, comprese quelle per incorporazione, e di cessione di rami d’azienda relativi alle attività che hanno determinato l’inclusione del soggetto nel perimetro NIS. Cambia anche la modalità con cui devono essere comunicate le informazioni sulla dimensione dell’impresa.
In fase di registrazione sarà normalmente sufficiente indicare la categoria dimensionale, senza dover inserire fatturato, totale di bilancio e numero dei dipendenti.
Questi dati potranno però essere richiesti qualora la piattaforma rilevi incongruenze nelle informazioni trasmesse.
Possibile chiedere la revisione dell’inquadramento
La nuova Determinazione introduce inoltre la possibilità di chiedere una revisione dell’inquadramento NIS. L’istanza potrà essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione relativa all’aggiornamento dell’elenco, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della Determinazione. Viene definito anche il periodo nel quale sarà possibile procedere all’elencazione e alla categorizzazione delle attività e dei servizi.
Queste operazioni potranno essere effettuate esclusivamente tra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno, salvo le eccezioni previste in presenza di documentate criticità tecnico-operative. La Determinazione interviene infine sulle modalità di autenticazione al Portale ACN e disciplina in modo più dettagliato i termini di registrazione per i soggetti individuati direttamente dall’Agenzia.
Aggiornate anche le FAQ ACN
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha aggiornato anche le FAQ dedicate alla registrazione dei soggetti NIS, adeguandole alle nuove disposizioni.
Per le imprese interessate diventa quindi necessario verificare le modifiche introdotte dalla Determinazione in vista degli adempimenti previsti per il 2027, con particolare attenzione alle variazioni dei dati già comunicati, alle operazioni societarie e alle tempistiche previste per l’aggiornamento delle attività e dei servizi.
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