Cybersecurity

Riconoscimento facciale per la polizia, resta il confronto tra Governo, Garante e regole UE

Illustrazione editoriale sul riconoscimento facciale e l uso dell IA nelle sale operative di polizia

Il confronto sull’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia in Italia si sta concentrando soprattutto sul riconoscimento biometrico remoto in tempo reale negli spazi pubblici, uno degli ambiti più sensibili dell’AI Act europeo. Nelle ultime settimane il tema è tornato al centro del dibattito dopo l’approvazione, il 10 giugno 2026, del decreto governativo che disciplina l’impiego dell’IA nelle attività di pubblica sicurezza e dopo le osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali durante l’esame parlamentare dello schema di decreto.

Le regole europee fissano eccezioni molto strette

La cornice di riferimento resta il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Nelle FAQ ufficiali della Commissione europea, aggiornate a fine luglio 2026, il riconoscimento biometrico remoto in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico per finalità di law enforcement viene indicato come pratica vietata salvo eccezioni limitate. Le deroghe richiedono che l’uso sia necessario e proporzionato, con autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e vincolante, ad esempio per minacce gravi alla vita o alla sicurezza fisica, per il contrasto a specifici reati molto gravi o per la ricerca mirata di persone scomparse e vittime.

Il decreto italiano punta a regolare l’uso investigativo

Secondo quanto riferito dal Governo dopo il Consiglio dei ministri del 10 giugno, il decreto nasce con l’obiettivo di consentire un uso regolato dell’IA a supporto delle forze di polizia, mantenendo la supervisione umana e vietando sistemi di sorveglianza di massa. Nella ricostruzione diffusa da ANSA English, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha indicato che il riconoscimento biometrico potrebbe essere impiegato solo con autorizzazione dell’autorità giudiziaria e in casi delimitati, ribadendo l’assenza di un Big Brother generalizzato e il divieto di grandi banche dati biometriche.

Le riserve del Garante restano centrali

Le cautele richieste dall’Autorità privacy si inseriscono in una linea già consolidata. Il 21 luglio 2026 il presidente del Garante è stato ascoltato alla Camera sull’adeguamento nazionale all’AI Act, confermando l’attenzione dell’Autorità sui profili di impatto dell’IA nei settori più delicati. Già nel 2021, nel parere sul sistema Sari Real Time del Ministero dell’Interno, il Garante aveva giudicato non conforme alla normativa privacy un impianto di riconoscimento facciale in tempo reale, ritenendo che potesse tradursi in sorveglianza indiscriminata o di massa in assenza di una base giuridica adeguata e di limiti rigorosi.

Un passaggio chiave per sicurezza e diritti

Il nodo politico e regolatorio riguarda ora il punto di equilibrio tra esigenze investigative, prevenzione dei reati e tutela dei diritti fondamentali. La discussione italiana si muove in un calendario europeo ravvicinato: il quadro dell’AI Act è già operativo per le pratiche vietate e le linee della Commissione precisano che il ricorso al riconoscimento biometrico in tempo reale deve restare eccezionale, tracciabile e sottoposto a controlli indipendenti. Per il settore cybersecurity e per gli operatori della sicurezza pubblica, l’evoluzione del testo italiano sarà un banco di prova concreto su governance, accountability e limiti tecnologici nell’uso dell’IA da parte dello Stato.