Dopo le modifiche rispetto alla bozza iniziale, che Cybersecurity Italia aveva visionato e analizzato, il decreto legislativo entrerà in vigore tra due settimane.
In Gazzetta Ufficiale ieri, il prossimo 30 settembre entrerà in vigore il decreto legislativo 160/2026 sul riconoscimento facciale con l’AI per le Forze di Polizia, con relative modifiche per rispettare l’AI Act. Rispetto alla bozza iniziale si confermano dei cambiamenti. Alla fine, il riconoscimento biometrico in tempo reale è rimasto limitato a ricerche mirate, con banche dati costruite per ogni singola operazione, cancellazione dei dati, valutazioni d’impatto e controlli del Garante.
Per “finalità’ di Polizia“, l’articolo 2 fa riferimento a “fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse“.
Il principale punto politico che era emerso dal Consiglio dei Ministri dello scorso 4 agosto riguardava l’autorità competente. Nell’articolo 8 è rimasto il Procuratore della Repubblica. Nell’articolo 10, il rafforzamento del ruolo del GIP.
L’articolo 8 resta affidato al procuratore
Per il riconoscimento biometrico remoto in tempo reale previsto dall’articolo 8, utilizzabile per finalità preventive o per la ricerca mirata di persone specifiche, l’autorizzazione è rimasta al procuratore presso il Tribunale del capoluogo del distretto.
Rispetto al progetto iniziale, non sarebbe stata quindi recepita l’indicazione contenuta nel parere delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera, che chiedeva di sostituire il procuratore con il giudice competente.
Il GIP nell’articolo 10
Dopo la mediazione tra le forze politiche della maggioranza, è arrivata l’introduzione del controllo del GIP nell’articolo 10, che disciplina l’utilizzo a posteriori delle tecnologie di riconoscimento facciale collegate ai sistemi di videosorveglianza. La norma riguarda luoghi ed eventi caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, come stadi, stazioni e manifestazioni.
Nella bozza analizzata da Cybersecurity Italia, le immagini dei volti potevano essere conservate localmente per sette giorni, ma senza un’immediata elaborazione biometrica. Il riconoscimento facciale avrebbe potuto essere attivato soltanto dopo la commissione di un reato, per confrontare le immagini con quelle di una persona indiziata.
Secondo una ricostruzione di Repubblica, per questa procedura sci sarebbe stata l’introduzione dell’obbligo di autorizzazione del GIP. Il testo definitivo ha chiarito l’esatta formulazione della norma e in quali casi specifici sarà necessario l’intervento del giudice.
Seguici anche sul nostro canale WhatsApp
Vai al sito di Cybersecurity Italia.
L'articolo Riconoscimento facciale con AI per la Polizia, in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 160/2026. Entrerà in vigore dal 30 settembre sembra essere il primo su CyberSecurity Italia.
